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Informativa Ambiente & Sicurezza dicembre 2022
12 dicembre 2022
FORMAZIONE DIISOCIANATI
Con l'entrata in vigore della prima parte della restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, è fatto divieto immettere sul mercato prodotti che contengano diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (pitture, rivestimenti, vernici, schiume, adesivi, sigillanti) a meno che non ne venga data corretta informazione sull'imballaggio.
L'obbligo informativo andrà in vigore dal 24 agosto 2023 e riguarderà produttori e distributori dei prodotti a base di diisocianati che dovranno riportare chiaramente in etichetta che l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.
Per gli utilizzatori (lavoratori dipendenti e autonomi) è previsto un obbligo formativo a scadenza quinquennale che dovrà essere completato entro il 24 agosto 2023.
CONSULENTE ADR SPEDIZIONIERI
La normativa ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente ADR ad ogni impresa la cui attività comprende anche la spedizione di merci pericolose su strada.
Entro il 31 dicembre 2022, gli speditori di merci pericolose che rientrano nel campo d’applicazione dell’ADR, compresi i rifiuti pericolosi, indipendentemente dalle quantità spedite e dalle dimensioni degli imballaggi, devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR).
ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI
Con la conversione in legge del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. “Milleproroghe”) sono stati prorogati gli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi fini al 31 dicembre 2022.
Si conferma che l'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi decorrerà dal 01/01/2023.
DENUNCIA VOLUMI IDRICI SCARICATI 2022
Secondo quanto disposto dall’art. 165 del D. Lgs. 152/2006, i titolari di scarichi reflui industriali in pubblica fognatura devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale delle acque reflue industriali scaricate durante l’anno 2022.
La scadenza è fissata per il 31 gennaio 2023.
PRIVACY
Si ricorda che ogni azienda (anche ditta individuale) che utilizza i seguenti sistemi:
- dispositivi di registrazione delle immagini (telecamere e videocamere di sorveglianza) per il monitoraggio contro i furti, intrusioni o esigenze di lavoro, tramite i quali c’è la possibilità di riprendere i lavoratori;
- dispositivi di controllo a distanza, come gli apparecchi di localizzazione satellitare GPS degli automezzi di lavoro (auto, furgoni, camion) per esigenze di lavoro o come deterrente per i furti;
nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), deve preventivamente aver sottoscritto un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, se presenti oppure, in assenza di esse, aver ottenuto preventiva autorizzazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’installazione delle apparecchiature.
L’obbligo della sottoscrizione dell’accordo sindacale o del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ITL è previsto anche per il solo controllo notturno delle aree aziendali interne ed esterne (come ad esempio: aree di transito, varchi di accesso, parcheggi, piazzali, ingressi).
Il nostro staff tecnico resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.