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Informativa Ambiente & Sicurezza, Marzo 2022

30 marzo 2022

Decreto legge 24 marzo 2022 - Cessazione dello stato di emergenza

Dal primo gennaio è entrato in vigore il decreto-legge che modifica le regole per la quarantena dopo un contatto con una persona positiva al coronavirus.La durata della quarantena varia a seconda che la persona contatto di positivo sia vaccinato (e da quanto) o non vaccinato.

  • Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
  • Se il contatto stretto ha ricevuto la seconda dose del vaccino da più di 120 giorni (4 mesi), la quarantena dura 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
  • Se il contatto stretto è già vaccinato con la dose booster o con seconda dose da meno di 4 mesi, dovrà stare in regime di auto-sorveglianza per 5 giorni e deve obbligatoriamente usare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19. Si dovrà inoltre vigilare su eventuali comparse di sintomi anche minori e, in quel caso, sottoporsi a un test (antigenico o molecolare).

 

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto-legge riportante le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; le principali novità introdotte riguardano:

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio 2022 sarà eliminato l’obbligo.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, dal 1° aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Mascherine

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. 

Resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).


Etichettatura ambientale imballaggi

Con la conversione in legge del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. “Milleproroghe”) vengono prorogato gli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi di ulteriori sei mesi.

L'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi slitta al 31 dicembre 2022.

Il nostro staff tecnico resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.