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Smart Working: dal 7 aprile 2026 entrano in vigore i nuovi obblighi di sicurezza

03 aprile 2026

SMART WORKING: DAL 7 APRILE 2026 ENTRANO IN VIGORE I NUOVI OBBLIGHI DI SICUREZZA

La Legge n. 34/2026 sancisce la piena operatività delle sanzioni penali per i datori di lavoro inadempienti. Un cambio di paradigma che riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.     

L'informativa deve essere redatta in forma scritta, individuale e consegnata a ciascun lavoratore in smart working nonché al Rappresentante dei Lavoratori per lSicurezza (RLS).

La cadenza è almeno annuale, fatto salvo il dovere di aggiornamento tempestivo in presenza di variazioni significative delle condizioni di rischio.

I contenuti minimi obbligatori riguardano:    

  • rischi generali connessi alla prestazione fuori sede, tra cui stress da iperconnessione, sedentarietà prolungata e rischi posturali;
  • rischi specifici legati al ruolo, con particolare riferimento all'utilizzo dei videoterminali, alla gestione di dati sensibili e agli strumenti tecnici impiegati;
  • le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e le istruzioni operative per la corretta esecuzione della prestazione in sicurezza;
  • l'indicazione dell'obbligo di cooperazione del lavoratore all'attuazione delle misure di prevenzione, anche ai sensi del nuovo comma 7-bis.

La norma non prescrive un format standard, rimandando alla prassi aziendale la definizione della struttura documentale.

Tuttavia, è fortemente raccomandato l'utilizzo di modelli validati da professionisti della sicurezza sul lavoro, adattati alle specificità del ruolo e del contesto organizzativo.

Come prima informativa si trasmette modello predisposto da INAIL. Negli anni seguenti verranno approfonditi specifici rischi.

Adempimenti immediati per i datori di lavoro

Considerata l'operatività immediata della norma, senza periodi transitori, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare con urgenza lseguenti misure:

Predisposizione dell'informativa scritta sulla sicurezza, adeguata alle specificità del ruolo e del contesto aziendale, con riferimento puntuale ai rischi generali, ai rischi da videoterminale e ai rischi specifici del profilo professionale.

  • Consegna individuale a ciascun lavoratore in smart working e al RLS, con acquisizione della firma per ricevuta o, in alternativa, mediante strumenti digitali tracciabili (PEC, piattaforme di firma elettronica).
  • Implementazione di un sistema di archiviazione e tracciabilità della consegna, idoneo a dimostrare l'adempimento in sede ispettiva.
  • Calendarizzazione del rinnovo annuale dell'informativa, con previsione di aggiornamenti straordinari in caso di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro o di rischio.
  • Verifica della conformità degli accordi individuali di lavoro agile già in essere con i nuovi requisiti normativi, con eventuale integrazione documentale.

Il nostro staff tecnico resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e la trasmissione dei fac-simile dell’informativa lavoro agile e del modulo di avvenuta consegna.

Gruppo ASIA - ARIS - WORKMED

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