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Smart Working: dal 7 aprile 2026 entrano in vigore i nuovi obblighi di sicurezza
03 aprile 2026
SMART WORKING: DAL 7 APRILE 2026 ENTRANO IN VIGORE I NUOVI OBBLIGHI DI SICUREZZA
La Legge n. 34/2026 sancisce la piena operatività delle sanzioni penali per i datori di lavoro inadempienti. Un cambio di paradigma che riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.
L'informativa deve essere redatta in forma scritta, individuale e consegnata a ciascun lavoratore in smart working nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La cadenza è almeno annuale, fatto salvo il dovere di aggiornamento tempestivo in presenza di variazioni significative delle condizioni di rischio.
I contenuti minimi obbligatori riguardano:
- i rischi generali connessi alla prestazione fuori sede, tra cui stress da iperconnessione, sedentarietà prolungata e rischi posturali;
- i rischi specifici legati al ruolo, con particolare riferimento all'utilizzo dei videoterminali, alla gestione di dati sensibili e agli strumenti tecnici impiegati;
- le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e le istruzioni operative per la corretta esecuzione della prestazione in sicurezza;
- l'indicazione dell'obbligo di cooperazione del lavoratore all'attuazione delle misure di prevenzione, anche ai sensi del nuovo comma 7-bis.
La norma non prescrive un format standard, rimandando alla prassi aziendale la definizione della struttura documentale.
Tuttavia, è fortemente raccomandato l'utilizzo di modelli validati da professionisti della sicurezza sul lavoro, adattati alle specificità del ruolo e del contesto organizzativo.
Come prima informativa si trasmette modello predisposto da INAIL. Negli anni seguenti verranno approfonditi specifici rischi.
Adempimenti immediati per i datori di lavoro
Considerata l'operatività immediata della norma, senza periodi transitori, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare con urgenza le seguenti misure:
Predisposizione dell'informativa scritta sulla sicurezza, adeguata alle specificità del ruolo e del contesto aziendale, con riferimento puntuale ai rischi generali, ai rischi da videoterminale e ai rischi specifici del profilo professionale.
- Consegna individuale a ciascun lavoratore in smart working e al RLS, con acquisizione della firma per ricevuta o, in alternativa, mediante strumenti digitali tracciabili (PEC, piattaforme di firma elettronica).
- Implementazione di un sistema di archiviazione e tracciabilità della consegna, idoneo a dimostrare l'adempimento in sede ispettiva.
- Calendarizzazione del rinnovo annuale dell'informativa, con previsione di aggiornamenti straordinari in caso di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro o di rischio.
- Verifica della conformità degli accordi individuali di lavoro agile già in essere con i nuovi requisiti normativi, con eventuale integrazione documentale.
Il nostro staff tecnico resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e la trasmissione dei fac-simile dell’informativa lavoro agile e del modulo di avvenuta consegna.
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